Estratto dalla LEGGE
31 DICEMBRE 1996 N. 675 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13. (Diritti dell'interessato)
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere
informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h); c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati
e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e
3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi,
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto
a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto. 2. Per ciascuna richiesta
di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 5. Restano
ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia. --------------------------------------------------------------------------------
Art. 31. (Compiti del Garante) 1. Il Garante ha il compito
di: a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute; Art. 7. (Notificazione)
4. La notificazione contiene: a) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare; b) le finalità e modalità del trattamento; h)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il notificante; Art.
33. (Ufficio del Garante) 3. Le norme concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia
e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le
norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione
di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque
essere emanato. Art. 29. (Tutela) 1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante
non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno
a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni
dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile.
La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto. 3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
perizie. 4. Assunte le necessarie informazioni il Garante,
se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura
dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale
a rigetto. 5. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.